interprete del sordomuto che sia parte dell'atto rogato


04.11.2001

 

Cass. 08.05.2001, n. 6383

  

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'interesse che rende incompatibile l'esercizio della funzione di interprete del sordomuto che sia parte dell'atto rogato (ex artt. 50 e 56 della legge notarile) non è ogni tipo di interesse (non importa, peraltro, se coincidente o confliggente con quello della parte), ma esclusivamente quello che possa legittimamente configurarsi come "interesse giuridico", attuale e diretto, in relazione all'oggetto del contratto.

 

Nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha così escluso la sussistenza di detto interesse - escludendo, conseguentemente, ogni profilo di responsabilità disciplinare a carico del notaio rogante - in fattispecie in cui interprete della parte sordomuta, che aveva alienato la sua quota di proprietà di un immobile, era risultato il fratello, che aveva a sua volta alienato, con lo stesso atto, la sua restante quota.